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PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE “Decreto Sud” – Misure per il rilancio del Mezzogiorno – D.L. n. 124/2023

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE “Decreto Sud” – Misure per il rilancio del Mezzogiorno – D.L. n. 124/2023

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219/2023 del 19 settembre il decreto legge n. 124/2023 – c.d. “decreto Sud” – recante “disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione” (allegato).

Il provvedimento introduce specifiche misure finalizzate al superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, anche mediante interventi di semplificazione dei procedimenti amministrativi inerenti all’esercizio delle attività economiche.

In tale ottica si collocano le disposizioni contenute nel capo I del Decreto, riguardanti la programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). Il testo, in estrema sintesi, conferma che il complesso delle risorse del predetto Fondo, per il periodo di programmazione 2021-2027, è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell’80% nelle aree del Mezzogiorno e del 20% nelle aree del Centro-Nord.

Sono poi da sottolineare le misure contenute nel capo III del Decreto Legge in oggetto, dedicate all’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, della nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, denominata “ZES unica”, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

– Tale nuova zona unica sostituirà le attuali otto Zone Economiche Speciali istituite nei territori del Mezzogiorno, delimitando una zona del sud Italia nella quale le attività economiche e imprenditoriali già operative e quelle che si insedieranno potranno beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa (art. 9). Con il “decreto Sud” sono state previste diverse misure per lo sviluppo economico e la competitività del Sud Italia.

Tra i più importanti interventi si segnala l’istituzione della c.d. “Zona Economica Speciale” (ZES unica) per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Trattasi di una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale le attività economiche e imprenditoriali potranno beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa, tra le quali:

uno sportello unico digitale, denominato “S.U.D. ZES”, al quale saranno attribuite le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), che avrà quindi competenze in ordine ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche (avvio, cessazione, interventi edilizi ecc.);

una autorizzazione unica per l’avvio delle attività economiche (con la medesima istanza le imprese potranno allegare tutta la documentazione necessaria affinché le amministrazioni competenti possano realizzare l’istruttoria per rilasciare – con un unico procedimento – tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta ecc.);

un credito d’imposta per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nell’area ZES Unica (macchinari, impianti e attrezzature varie).

Con apposito DPCM sarà approvato un piano strategico della ZES unica con il quale saranno definiti i settori da promuovere e rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni del mezzogiorno. In particolare, le imprese potranno beneficiare: – di uno Sportello unico digitale per le attività produttive denominato S.U.D. ZES (art. 13), che assumerà le funzioni del precedente sportello unico per le attività produttive (SUAP), con competenze in ordine ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche (avvio, cessazione, interventi edilizi ecc.), costituendo cosi un importante strumento di semplificazione e accentramento per le attività di impresa; – di una autorizzazione unica (art. 15). Le istanze per l’avvio delle attività dovranno esser presentate al sopracitato sportello unico digitale allegando tutta la documentazione necessaria per consentire alle amministrazioni competenti l’istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio – con un unico procedimento – di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati; – di un credito d’imposta ZES unica (art. 16).

Per l’anno 2024 sarà concesso un credito d’imposta per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nell’area ZES unica nel limite massimo di spesa che sarà definito con decreto del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare entro il 30 dicembre 2023. Nello specifico, saranno agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, oppure all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. La norma precisa che non saranno agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. A tal proposito, la Federazione si riserva di intervenire in sede di conversione in legge per chiedere di ridurre la predetta soglia.

Il credito d’imposta sarà cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Giova altresì segnalare che l’art. 12 prevede l’istituzione di uno specifico portale web nel quale saranno fornite tutte le informazioni relativi ai benefici riconosciuti alle imprese situate nella ZES unica, al fine di favorirne una immediata e semplice conoscibilità. Tramite tale portale, inoltre, sarà possibile accedere allo sportello unico digitale sopra citato. I compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della ZES Unica sono attribuiti a una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 10), composta, tra gli altri, dai Ministeri competenti (tra cui MEF, MIT, MASAF), e dai Presidenti delle Regioni incluse nella ZES unica. Da sottolineare che alle riunioni di tale Cabina di regia possono essere invitati, come osservatori, i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e le associazioni di categoria. I settori da promuovere e rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalità di attuazione saranno definiti in un apposito Piano strategico – di durata triennale – da approvarsi con DPCM (art. 11), previo parere della cabina di regia sopra citata.

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